lunedì 25 giugno 2012

L’inserimento della PEC nell’atto di parte evita la domiciliazione presso la cancelleria


Come conciliare la disciplina sulla posta elettronica certificata e un Regio decreto del 1934?
Entrambe le normative sono state oggetto della sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 10143/2012 della Corte di Cassazione, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione del riferimento topografico relativo alla circoscrizione del Tribunale, contenuto all’art. 82 del R.d. n. 37 del 1934.
Detta disposizione, tutt’ora vigente, stabilisce che “i procuratori che esercitino il proprio ufficio in un giudizio fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto di costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.
Sul punto le Sezioni Unite, adottando la tesi tradizionale, hanno statuito che la “circoscrizione del tribunale” identifica non l’autorità innanzi alla quale è in corso il giudizio, bensì l’albo professionale al quale è iscritto l’avvocato, tenuto sulla base della circoscrizione di ciascun tribunale e non del distretto di Corte d’appello.
Ma fin qui niente affatto sembrerebbe rilevare, in tale pronuncia, la disciplina della posta elettronica certificata.
L’analisi della Cassazione, però, ha accolto il disagio espresso dal diverso indirizzo giurisprudenziale nel continuare ad applicare, con l’entrata in vigore delle nuove norme sulle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, una disposizione processuale così risalente nel tempo e nei medesimi termini in cui era stata interpretata sin ora.
La Corte, dunque, ha adottato un’interpretazione adeguatrice in ragione del mutato quadro normativo in tema di notificazioni.
In particolare, con le novelle apportate agli artt. 125 e 366 c.p.c. dalla Legge n. 183/2011 è stato introdotto l’obbligo di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso precetto) l’indirizzo di posta elettronica certificata che gli avvocati comunicano agli Ordini professionali di appartenenza, consentendo in tal modo una modalità semplificata di notificazione (nelle modalità prescritte all’art. 149 bis c.p.c.).
Esigenze di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono quindi a prediligere una diversa interpretazione dell’art. 82 del Regio decreto del 1934: la mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio da parte di un avvocato che eserciti il proprio ufficio in un giudizio instaurato fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato determina la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ma solo se lo stesso difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., abbia omesso di indicare il proprio indirizzo pec comunicato all’Ordine di appartenenza.
Peraltro, occorre rilevare che diversamente si determinerebbe un’irragionevole differenziazione poiché, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., come novellato dalla Legge n. 183/2011, l’indicazione dell’indirizzo pec nel ricorso nel giudizio di Cassazione già esclude la domiciliazione ex lege presso la cancelleria.
Inoltre, le Sezioni Unite richiamano, in tale pronuncia, le considerazioni già svolte in tema di notificazioni all’opponente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 365/2010. La Consulta in quella sede evidenziava che le recenti modifiche al quadro normativo rivelavano “un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel Comune sede del giudice adito nè abbia indicato un suo procuratore”.
Appare fondamentale evidenziare, inoltre, che in tema di prospective overruling la Cassazione ha precisato che le norme introdotte dalla Legge n. 183/2011 sono applicabili dal 1° febbraio 2012.

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