martedì 15 maggio 2012

Pubblicato il parere del Garante europeo sulle proposte ADR e ODR


Lo scorso 11 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il parere del Garante europeo della protezione dei dati circa due proposte legislative avanzate nel novembre 2011 dalla Commissione europea e riguardanti la risoluzione alternativa delle controversie: nello specifico la proposta ADR (Alternative Dispute Resolution) relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e la proposta ODR (Online Dispute Resolution) riguardante la risoluzione delle controversie online dei consumatori.
La risoluzione alternativa delle controversie ha il vantaggio di essere in genere più veloce e meno costosa di un normale procedimento giudiziario: da qui il tentativo di rafforzarne l’utilizzo in ambito europeo. In particolare con la proposta ADR si vuole ottenere che in tutti gli Stati membri vengano istituiti degli organismi responsabili della risoluzione alternativa di controversie transfrontaliere sorte tra consumatori dell’Unione per la vendita di beni o la fornitura di servizi. Con la proposta ODR, invece, ci si propone di creare una piattaforma online che gestisca in modo centralizzato i dati personali relativi alle controversie e che verrà utilizzata da quanti desiderano presentare reclami su operazioni transfrontaliere online all’organismo ADR di competenza. Il Garante si è espresso positivamente apprezzando che i principi relativi alla protezione dei dati (in particolare quelli riguardanti le misure di sicurezza, i limiti di accesso, finalità e conservazione dei dati) siano stati inclusi nelle proposte citate fin nella fase iniziale della loro redazione. 
Non di meno il Garante ha proposto alcune raccomandazioni da seguire per assicurare un corretto trattamento dei dati personali coinvolti che riguardano tra le altre cose, il ruolo dei responsabili del trattamento dei dati (a quale responsabile del trattamento dei dati gli interessati devono rivolgersi per le richieste di accesso, rettifica, blocco e cancellazione, o in caso di violazioni specifiche delle norme di protezione dei dati?), le limitazione dell’accesso  e il periodo di conservazione dei dati (ogni assistente ODR dovrebbe avere accesso esclusivamente ai dati necessari all’adempimento dei propri obblighi; l’archiviazione dei dati dovrebbe essere consentita “soltanto per il tempo necessario alla composizione della controversia e all’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte degli interessati” prevedendone l’automatica soppressione passati 6 mesi dalla risoluzione della controversia). 

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