venerdì 23 dicembre 2011

L’Agenzia delle Entrate promuove l’utilizzo dei suoi servizi on-line

Partirà a breve una campagna informativa lanciata dall’Agenzia delle Entrate allo scopo di sostenere e diffondere l’utilizzo dei sistemi on-line - e in particolare del canale Fisconline - per migliorare la quantità e la qualità dei servizi erogati agli utenti. In questa campagna verranno pubblicizzati i servizi offerti in rete e i sistemi di accreditamento per poterli utilizzare, con l’obiettivo di allargarne il bacino di fruitori. Tra i servizi promossi che non comporteranno più l’obbligo di recarsi fisicamente agli sportelli il pagamento di imposte, tasse e contributi tramite F24, la registrazione di contratti d’affitto o la consegna della dichiarazione dei redditi. Per ottenere il PIN i cittadini potranno contattare l’Agenzia telematicamente, telefonicamente o recandosi alla più vicina sede territoriale.

Diritto d'autore: i giudici di Roma dichiarano la non responsabilità di Google

Secondo i giudici del tribunale di Roma Google non ha violato il diritto d'autore. Questo è quanto deciso in merito alla controversia tra Mediaset e Google. L'azienda milanese aveva fatto ricorso contro il provider perché un sito ospitato su Blogger avrebbe trasmesso in streaming delle partite del campionato di calcio di serie A trasmesse in esclusiva dai canali Mediaset. Secondo i giudici romani, però, considerare questa una violazione del diritto d’autore sarebbe in contrasto con la direttiva sul commercio elettronico dell'Unione Europea. Il diritto UE vieta, infatti, che a un internet service provider venga imposto un obbligo di sorveglianza, esprimendosi a favore di un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, la libertà d'impresa, la tutela dei dati personali e la libertà di informazione e comunicazione.

lunedì 5 dicembre 2011

La Corte di Giustizia UE sancisce il divieto per i giudici nazionali di imporre filtri anti-pirateria ai fornitori di servizi internet

I giudici della III Sez. della Corte di Lussemburgo, con la sentenza del 24.11.2011 n° C-70/10, si sono pronunciati sulla questione pregiudiziale posta dalla Cour d’Appel di Bruxelles, chiarendo che la lettura in combinato disposto tra le direttive comunitarie 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, in considerazione anche delle garanzie derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, deve essere interpretata nel senso che il diritto comunitario osta alla possibilità che l’Autorità Giudiziaria possa ingiungere a un fornitore di servizi internet di predisporre il sistema di filtraggio anti-pirateria, stante l’assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse e di prevenire i download illegali di file.

In particolare, «da un lato, infatti, è pacifico che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso suddetti utenti.

Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori.

Pertanto, occorre dichiarare che, adottando l’ingiunzione che costringe il [fornitore di servizi internet] a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni».

Rinviato il termine per comunicare l'indirizzo PEC delle società

Con la Circolare n. 224402 emanata il 25 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo economico ha invitato le Camere di commercio ad astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. in capo ai legali rappresentanti di quelle società che ancora non hanno provveduto a comunicare al registro l'indirizzo PEC.

Con tale provvedimento si intende dichiaratamente offrire riscontro alle segnalazioni effettuate dagli enti gestori di Posta elettronica certificata circa la grave difficoltà di soddisfare la totalità delle richieste pervenute dalle società entro il termine del 29 novembre, precedentemente fissato dalla Circolare n. 3645 del 3 novembre 2011.

Nello stesso provvedimento, inoltre, si specifica che tali oggettive difficoltà si ritengono sussistenti, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno.

giovedì 1 dicembre 2011

Il referto digitale si ritira in farmacia

È stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministro della Salute emanato in data 8 luglio 2011, recante norme in tema di “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, in attuazione del d. lgs. n. 153/2009.
Per quanto riguarda la procedura di prenotazione, pagamento e ritiro dei referti, come disciplinata dagli articoli 3 e 4 del decreto, occorrerà anche considerare quanto già contemplato dalle "Linee Guida in tema di referti on-line" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (delibera n. 36 del 19 novembre 2009), soprattutto per il profilo attinente al trattamento dei dati personali e, fra questi, dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d), del d. lgs. 196/2003.
Nel caso in cui il cittadino decidesse di avvalersi, poi, della possibilità di ritirare il referto presso la farmacia, questo avverrà attraverso la consegna allo stesso da parte dell'operatore della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto potrà essere consegnato sia in originale cartaceo (in busta chiusa), sia mediante copia stampata del referto digitale, avente valore legale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, qualora la struttura sanitaria presso la quale sia stata effettuata la prestazione preveda tale possibilità. A tal proposito, inoltre, nello stesso provvedimento si sottolinea la necessità di adottare misure e accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore della struttura farmaceutica addetto alla gestione dei referti digitali sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all'interessato, nonché di specifici standard tecnici idonei ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia.

Beni sequestrati alla criminalità: la comunicazione dei dati sarà digitale

Lo scorso 25 novembre sono stati discussi dal Consiglio dei Ministri i tre schemi di regolamento necessari alla nascita dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Mentre due di questi schemi riguardano la gestione delle risorse umane e la contabilità dell’Agenzia, uno di essi è interamente dedicato alla disciplina dei flussi informativi relativi ai beni sequestrati e delle comunicazioni (che avverranno in via telematica) tra l’Agenzia, l’autorità giudiziale e le altre pubbliche amministrazioni. La comunicazione sarà quindi protetta e digitalizzata, prevedendo diversi gradi di accesso ai dati in questione, il cui scambio avverrà sfruttando gli strumenti e i servizi previsti dal CAD. La definizione delle modalità della comunicazione e dei differenti livelli di accesso nei rapporti tra l’Agenzia, le PA e gli enti pubblici e privati avverrà attraverso la stipula di apposite convenzioni che dovranno avere il previo benestare di DigitPA. In un primo momento, in attesa che i servizi previsti vengano completamente avviati, sarà la PEC lo strumento utilizzato per lo scambio di informazioni.

Morti bianche, 231/2001 e pubblicità vietata per un'azienda

Segnalo questa richiesta alquanto particolare proveniente dal Tribunale di Lucca in tema di 231/2011 e morti bianche sul lavoro:
al termine della requisitoria relativa al decesso di un operaio caduto da 7 metri d'altezza, infatti, il pubblico ministero ha chiesto al giudice il divieto di pubblicizzare beni e servizi per almeno un anno a una delle ditte sotto inchiesta in base alla norma 231/2001 sulla responsabilità penale delle aziende. In pratica se sarà accolta la richiesta dell'accusa, per circa 1 anno un oleificio non potrà farsi pubblicità sui giornali, televisione, radio o su internet.
Si tratta di una delle misure più gravi, per i possibili risvolti conseguenti al danno di immagine che subirà l'azienda, quella che è stata invocata nell'inchiesta che porta a giudizio i titolari dell'immobile (in cui è avvenuta la morte del lavoratore), il coordinatore per la progettazione lavori, il rappresentante legale e il preposto della Caf.

martedì 15 novembre 2011

Raccomandazioni della Commissione sulla conservazione digitale del patrimonio culturale

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29/10/2011 L 283/39 sono contenute delle “Raccomandazioni sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale”. Questo interessante documento, oltre a evidenziare il punto di vista della Commissione UE sull’argomento, delinea quelli che con ogni probabilità saranno (o dovrebbero essere nell’intenzione dei sottoscrittori) gli immediati sviluppi della digitalizzazione del patrimonio culturale in Europa. Nel documento si ribadisce, infatti, che uno dei principali settori di intervento dell’Agenda digitale europea è proprio “la digitalizzazione e la conservazione del patrimonio culturale europeo, che comprende materiali a stampa (libri, riviste, giornali), fotografie, oggetti museali, documenti d’archivio, materiali sonori e audiovisivi, monumenti e siti archeologici”. In questa direzione si è già collocata l’iniziativa Europeana, biblioteca archivio e museo digitale d’Europa, varata nel 2008 per volontà della Commissione con l’intento di creare un unico grande archivio digitale di foto, filmati, carte geografiche e libri presenti negli archivi storici della agenzie di stampa di tutta la UE. Lo scopo della commissione è che Europeana raggiunga nel 2015 i trenta milioni di oggetti complessivi digitalizzati. Motore principale dell’iniziativa della Commissione è la volontà di tutelare e accrescere il ruolo culturale che l’Europa riveste nel mondo, ma non solo. Nella più ampia diffusione e accessibilità di questi contenuti grazie alla rete la Commissione riconosce vantaggi per la popolazione, la diffusione democratica della conoscenza e della cultura e anche positive ricadute economiche (sempre nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti afferenti, come spesso nel documento si torna a raccomandare). Necessità impellente per la buona riuscita del progetto e che gli Stati membri svolgano un’azione concertata, contribuendovi in maniera il più possibile omogenea (anche nelle procedure adottate) e rispettando alcuni principi e raccomandazioni fondamentali anche per garantire l’interoperabilità dei materiali digitalizzati. Tra le azioni raccomandate innanzitutto lo stimolare il partenariato tra pubblico e privato per reperire finanziamenti all’onerosa opera di digitalizzazione, favorendo lo scambio e la condivisione tra i diversi Paesi europei di tecnologie e apparecchiature specifiche. Fondamentale anche cercare di raggiungere una linea comune nella pubblicazione di opere orfane o fuori commercio, nell’ostacolare l’apposizione su opere di pubblico dominio “di filigrane intrusive o altri dispositivi visivi di protezione che fungano alla volta da marchi di proprietà o di provenienza”, nel promuovere una politica comune (al momento inesistente) che salvaguardi il materiale digitalizzato dai rischi del tempo, ad esempio quelli legati all’obsolescenza dei processi e delle apparecchiature che potrebbero rendere illeggibili alcuni documenti. Altra raccomandazione della Commissione è che ogni Paese lavori per incentivare all’interno dei propri confini la conservazione digitale dei documenti dei in oggetto da parte delle pubbliche istituzioni e il deposito di copie digitali libere prive di dispositivi tecnici di protezione presso le biblioteche di deposito legale. Per quanto riguarda l’Italia è stato indicato come obiettivo da raggiungere per il 2015 il numero di ben 3.705.000 documenti da far confluire nelle banche dati di Europeana.

lunedì 14 novembre 2011

Scade il 29 novembre il termine per la PEC

Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel registro delle imprese dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro stesso. Questo è quanto ribadisce la circolare n. 3645 del 3 novembre 2011 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro con riduzione a un terzo in caso di ravvedimento entro 30 giorni) in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa.

Sono tenute alla comunicazione:

  • società di capitali e di persone;
  • società semplici;
  • società cooperative;
  • società in liquidazione;
  • società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

martedì 8 novembre 2011

Il tribunale di Padova dice no all’oscuramento preventivo di siti Internet

Un interessante provvedimento, ricco di conseguenze, è stato emesso da un giudice del Tribunale di Padova nell’ambito della controversia tra la Moncler e 493 siti accusati di vendere prodotti contraffatti della nota multinazionale dell’abbigliamento. Il provvedimento stabilisce il dissequestro dei siti coinvolti, dei quali in un primo momento la Moncler aveva ottenuto l’oscuramento. Secondo il giudice per le indagini preliminari, infatti, non ci sono al momento prove sufficienti che giustifichino un'iniziativa così drastica a danno dei siti, se non la presenza del nome “Moncler” negli indirizzi web. Poiché, quindi, è necessario svolgere indagini ulteriori, in attesa di raccogliere prove più significative i siti possono tornare fruibili. Questo provvedimento viene salutato dai provider come un passo decisivo verso la fine del “sequestro facile” e il segno di una maggiore considerazione dei loro diritti.

lunedì 7 novembre 2011

La riscossione SIAE e le proteste del web

Ha sollevato un polverone di polemiche l’iniziativa intrapresa dalle SIAE di inviare una lettera di riscossione ai siti web e ai blog che trasmettono trailer cinematografici contenente musica coperta da diritto d’autore. Con l’unica eccezione dei siti non a scopo commerciale (quindi non contenenti pubblicità), tutti gli altri dovranno versare i diritti alla SIAE, per un ammontare di circa 450 euro a trimestre per la pubblicazione di 30 trailer l’anno. Né verrà fatta distinzione tra i siti che caricano direttamente i contenuti e quelli che utilizzano un filmato presente su Youtube (embedding). Questa iniziativa arriva in seguito all’accordo stipulato il 17 gennaio 2011 tra la SIAE, l’AGIS e altre associazioni cinematografiche aderenti che regola l'utilizzazione attraverso i siti dei locali cinematografici delle opere musicali tutelate dalla Siae. Prevedibile la reazione negativa dei titolari di siti e blog interessati, che hanno ritirato in queste ultime settimane una grande quantità di trailer dalla rete, con conseguenze potenzialmente negative anche per il mercato cinematografico, né molto utili per loro, dal momento che verranno sottoposti a tassazione anche i filmati pubblicati nell’anno corrente e poi rimossi. La misura della SIAE si ispira a una norma sul diritto d’autore considerata da molti superata e non adatta agli attuali sviluppi tecnologici (artt. 46bis e 18bis della L.d.A. n. 633/1941 e successive modificazioni), e molte sono le voci sul web che la stanno criticando come una “raccolta fondi” forzosa.

venerdì 4 novembre 2011

L'albo non torna cartaceo nemmeno in caso di guasto

In materia di albo pretorio on line una recente circolare emanata dalla direzione centrale per i servizi demografici del Ministero degli Interni (n.26 del 28/10/2011) stabilisce che, anche qualora il sistema informatico del comune dovesse andare in blocco, non verranno comunque ripristinate, nemmeno per la durata dell’emergenza, le pubblicazioni cartacee. La circolare è stata emanata in seguito alle numerose richieste pervenute da comuni che erano incappati in guasti informatici, e la questione è stata sottoposta al parere di DigitPA. Si è stabilito che dovrà essere cura del comune cautelarsi contro tali evenienze secondo quanto previsto dall’art.50 del dlgs n. 82/2005, garantendo la continuità operativa attraverso l’uso di “siti web alternativi”.

venerdì 28 ottobre 2011

Flash: a partire dal 2013 anche le pagelle scolastiche potrebbero essere on line

A partire dal primo gennaio del 2013 le pagelle scolastiche degli studenti potrebbero essere distribuite telematicamente alle loro famiglie. Questa è una delle proposte del dl sviluppo, finalizzate a ottenere una scuola più "digitalizzata" che gestisca in maniera informatica anche tutti gli altri servizi, come pagamenti, iscrizioni e finanche le carriere degli insegnanti. Resta ferma nelle previsioni del dl la possibilità per gli interessati di avere anche una copia cartacea dei propri risultati scolastici.


giovedì 27 ottobre 2011

Anche in Italia i vantaggi degli Open Data

Diventati già da tempo pratica di buona amministrazione negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei arrivano anche in Italia gli Open Data, ossia banche dati detenute da strutture pubbliche e raccolte con i soldi dei contribuenti che vengono rese consultabili e messe a disposizione dei cittadini (tornando sostanzialmente nelle mani di chi li ha pagati). I due comuni apripista in questa iniziativa sono stati quelli di Firenze e Udine, il cui esempio verrà a breve seguito da Torino, Matera e Roma. Dei primi passi erano già stati compiuti dalla Regione Piemonte, che da qualche anno ha messo a disposizione via Internet dei dati istituzionali, ma l’evento di maggiore impatto e più atteso sarà la fruibilità dal computer di casa della grande quantità di dati raccolti dall’Istat. Studi accurati (oltre all’esperienza dei Paesi che li hanno già adottati) dimostrano che gli Open Data garantiscono non solo una maggiore trasparenza ed efficienza della PA, ma hanno un impatto positivo sull’intero sistema e sulla cittadinanza, che informandosi ha gli strumenti per compiere delle scelte più oculate (per esempio in ambito sanitario, o per quanto riguarda la pubblica istruzione), stimolando a sua volta la PA a un funzionamento maggiormente virtuoso.

giovedì 13 ottobre 2011

La Cassazione: lo spamming non è molestia

Con la sentenza numero 36779 dello scorso 12 ottobre la Cassazione ha assolto due ragazzi di Grosseto accusati di molestie per aver inviato un’eccesiva quantità di mail indesiderate a una loro conoscente. Secondo la Suprema Corte nel caso specifico non si può parlare di vere e proprie molestie, dal momento che con l’utilizzo della posta elettronica come mezzo non si verifica “nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”. In poche parole, al contrario di ciò che accade con il telefono, lo spamming non produce suoni molesti, non obbliga il destinatario a limitare la propria libertà di comunicazione (ad esempio spegnendo il telefono) né lo costringe a subire necessariamente questi invii indesiderati, dal momento che la posta deve essere scaricata prima di poter essere letta. Nel caso di molestia trasmessa con posta elettronica, quindi, non si verifica una “intrusione forzata” nella libertà di comunicazione dell’altro, nello stesso modo che se si stesse utilizzando una lettera cartacea.

mercoledì 12 ottobre 2011

La pubblicità on line sempre più forte di quella su carta

Durante la prima giornata di lavori dello Iab Forum, il Convegno degli operatori della comunicazione digitale che si è aperto oggi a Milano, uno dei dati più interessanti messi in risalto è stato l’incremento della pubblicità sul web rispetto a quella sulla carta stampata, tanto da poter prevedere che, a questo ritmo, l’anno prossimo ci sarà il sorpasso definitivo. Per il momento al primo posto per introiti rimane la televisione, ma nel 2011 gli investimenti in pubblicità on line sono cresciuti del 15%, a fronte di una generale diminuzione in tutto il settore. Una delle cause di questo fenomeno potrebbe stare nel fatto che la pubblicità on line è decisamente meno onerosa dal punto di vista economico rispetto a quella sulla carta stampata, ed ha una durata maggiore, garantendo visibilità nel tempo. Questi dati ci dicono anche, tra le righe, quanto stia prendendo piede, con un processo ancora lento ma inarrestabile, la internet economy, che sta trasformando la rete in uno strumento fondamentale per veicolare affari e investimenti.

lunedì 10 ottobre 2011

La Tessera sanitaria viene assorbita dalla Carta Nazionale dei servizi

Sul sito di DigitPa viene dato risalto a questa notizia


"E' stato emanato il decreto 20 giugno 2011 inerente le modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011). Il decreto regola, inoltre, le modalità di adozione delle TS-CNS da parte di regioni e delle province autonome e la realizzazione di servizi qualificati".


In pratica, seguendo l'esempio di alcune Regioni virtuose (Regioni  Lombardia,  Sicilia,  Friuli Venezia Giulia e Toscana) si è pensato di far confluire in un'unica carta più funzionalità. Peccato che aldilà di quelle citate siano poche le Regioni che offrono servizi accessibili tramite CNS. Speriamo che questa sia un'occasione per incentivare l'uso della CNS ed evitare che la TS venga utilizzata esclusivamente quando si va in farmacia.. Attendiamo con ansia "eventuali" sviluppi.

mercoledì 28 settembre 2011

L'importanza di dotarsi di un Modello organizzativo 231 per le società a partecipazione pubblica

Anche le società a partecipazione pubblica devono dotarsi del Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001. È quanto ha statuito la II Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 234 del 26 ottobre 2010. In questa pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che «la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l'esonero dalla disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo». La ratio dell'esenzione dall'applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1, u.c.) è infatti quella di escludere dall'applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni contemplate nella disciplina in oggetto, non solo gli enti pubblici e le società partecipate da capitale pubblico in base a una mera qualificazione formale, ma solo quelli che svolgano funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, sotto il profilo dell'assetto dello Stato, al fine di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro amministrativo descritto dalla Costituzione. In particolare, la Cassazione ha posto in rilievo che «l'attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i Comuni, non possono per consuetudine essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione».
Alla stregua di queste considerazioni, occorre evidenziare l’importanza che anche le società partecipate da capitale pubblico si dotino del Modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, che deve essere redatto ponendo la giusta attenzione all’individuazione e alla prevenzione di quelli che costituiscono i potenziali rischi di commissione di illeciti amministrativi che sono propri dei diversi ambiti di attività in cui un ente può operare, evitando il ricorso a modelli e formulari standard che possono, poi, rivelarsi inadatti ai settori di attività specifici di ogni ente.
di dott.ssa Sarah Ungaro - D&L Department

giovedì 22 settembre 2011

Invio telematico degli atti notarili: le più importanti città italiane coinvolte nella sperimentazione

La sperimentazione sull’invio telematico degli atti notarili, che dal dicembre 2010 interessa gli uffici di Bologna, Firenze, Lecce e Palermo, si estenderà alle città di Roma, Milano, Napoli e Torino a partire dal 29 settembre prossimo. Questo prevede infatti il provvedimento interdirigenziale appena firmato dal direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero competente e il direttore dell’Agenzia del Territorio sulla scia del successo finora riscosso dalla sperimentazione, che ha visto toccare percentuali importanti (più del 45%, in alcuni casi più del 55% del totale) all’invio telematico dei titoli. Percentuali così positive da far sperare in un’ulteriore impennata ora che alla lista si aggiungeranno le città più popolose d’Italia, arrivando a coinvolgere un totale di circa 5000 notai. I documenti interessati sono le copie autenticate di atti notarili, redatte e firmate in modo del tutto digitale, alla cui spedizione le Agenzie del territorio rispondono con l’invio (sempre rigorosamente telematico) di un certificato che attesti l’eseguita formalità.
Un altro passo importante verso la semplificazione, lo snellimento e la velocizzazione dei procedimenti amministrativi viene compiuto, a vantaggio dei cittadini e della PA.

martedì 20 settembre 2011

Atti di infrazioni e incidenti stradali: d’ora in avanti è possibile la consultazione gratuita e telematica

Il Ministero dell’Interno ha emanato lo scorso 2 settembre la circolare numero 300/A/7138/11/101/138 in materia di “accesso ai documenti riguardanti l’attività di rilevazione ed accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi”. Con questo documento il Ministero mira ad incentivare l’utilizzo delle tecnologie telematiche nel rapporto tra PA e cittadini, e più specificamente nell’accesso agli atti riguardanti infrazioni al Codice della Strada e incidenti stradali. Si verifica infatti molto di frequente che i cittadini richiedano di prendere visione di documenti redatti dalla Polizia Stradale, un’attività che si trasforma in un inutile dispendio di denaro e tempo sia per i richiedenti sia per la PA, essendo finora necessario andare di persona allo sportello per ottenerli e pagare bolli e costi vari. In base a questa circolare d’ora in avanti la richiesta potrà essere effettuata tramite PEC all’ufficio competente, che, dopo aver accertato la legittimazione all’accesso, invierà sempre tramite posta certificata il pdf dei documenti al richiedente - sia esso l’interessato o un suo delegato - senza il pagamento di alcun costo. Grazie a questa iniziativa si fa un altro passo verso l’obiettivo di garantire ai cittadini il diritto all’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con gli uffici pubblici, già previsto dall’art. 3 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Approvato il disegno di Legge Brunetta - Calderoli, ma si è perso i pezzi per strada!

Approvato lo scorso 15 settembre il disegno di legge C.3209 b bis. Conosciuto anche come DL Brunetta-Calderoli, il DL conteneva (si, bisogna usare il passato) interessanti novità in tema di semplificazione e innovazione digitale.
Presentato per la prima volta alla camera il 12 febbraio 2010, il Dl citato prevedeva, tra l'altro, oltre alla modifica dell'art. 2215 bis, poi realizzata con la L. 106/2011, un'interessantissima norma sull'obbligo di tenuta informatica delle cartelle elettroniche.
Purtroppo del testo inizialmente proposto, non e' rimasto nulla, o quasi. Successivamente ad una prima approvazione alla camera, infatti, lo scorso 28 giugno il Senato ha stralciato l'intero provvedimento lasciando in piedi solo la norma che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi con i quali provvedere a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla L. 241/90, al DPR 445/2000, al D.Lgs. 65/2001 e al D.Lgs. 82/2005.
Una riorganizzazione della materia, che da ultimo ha subito modifiche con il D.Lgs 235/2010, rappresenta sicuramente un interessante opportunità di riportare ordine e chiarezza in una materia quanto mai attuale. Ma che fine ha fatto la norma sulle cartelle cliniche? La vedremo riapparire in qualche nuovo disegno di legge o si è deciso di rallentare in tema di digitalizzazione della Sanità?

lunedì 12 settembre 2011

"Innovatori Jam 2011": due giorni per dire la propria sul futuro del Paese
Parte il 13 settembre l’accattivante esperimento promosso dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'Innovazione, ovvero mettere insieme internauti e comunità digitali e farli discutere per due giornate intere sull’innovazione del nostro Paese, tutto rigorosamente online. La manifestazione si chiama "Innovatori Jam 2011" e verrà ospitata su un'apposita piattaforma di social networking messa a disposizione da IBM, dalle 8 del 13 alle 24 del 14 settembre. La piattaforma sarà in grado di ospitare fino a 20.000 naviganti che potranno così apportare la loro dote di idee, proposte, osservazioni nei dieci forum in cui la discussione sarà suddivisa, supervisionati da altrettanti facilitatori, sotto il coordinamento generale della Sala Jam a Milano. Gli argomenti centrali (ma non vincolanti) dei dieci forum saranno questi: innovazione e internazionalizzazione; giovani, talento e merito nella ricerca; a chi rivolgersi per creare una nuova impresa; i ranking dell'innovazione; accessibilità, apps e nuovi canali; digital agenda: open data, cloud computing e banda larga; e-commerce & e-tourism; il Codice dell'Amministrazione digitale; informazione e nuovi canali; smart city. I contributi verranno poi convogliati in un “libro bianco” che dovrebbe essere, nell’intento degli organizzatori, la raccolta delle idee cardine per l’innovazione del Paese. Per partecipare alla manifestazione basta registrarsi sul sito www.innovatorijam.it

Risarcimento per frode informatica e Privacy

La notizia giunge dal Tribunale di Palermo che, con sentenza del 11 giugno 2011, n.6139, ha condannato un istituto di credito poiché lo stesso ha consentito un bonifico non autorizzato da un conto corrente di due suoi clienti, non avendo tra l’altro fornito la prova circa la legittimità di tali operazioni bancarie (ovvero di “non aver adottato tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi in capo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di norme di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata”).
Nella sentenza vengono richiamati, in particolare, gli artt. 15 e 31 del Codice Privacy che statuiscono rispettivamente che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile” e che “i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.
Tale sentenza, pertanto, rievoca alla mente una sorta di responsabilità oggettiva che grava nei confronti di tutti i Titolari del trattamento, i quali, com’è noto, sono obbligati ad adottare le varie misure di sicurezza (minime, idonee e necessarie), dovendone fornire una prova anche in una eventuale fase di giudizio.

martedì 6 settembre 2011

Le indicazioni del Garante Privacy sulle Linee Guida dei siti web della P.A.

Un interessante provvedimento del Garante Privacy del 7 luglio 2011 ha fornito alcune precisazioni e chiarimenti sulle “Linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni” del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Tale provvedimento e il recepimento delle sue indicazioni sarà molto utile a tutti gli enti pubblici per informare i cittadini, attraverso le proprie privacy policy, sulle finalità e modalità di trattamento di dati personali effettuati attraverso il sito web istituzionale.
In particolare, sono state effettuate osservazioni su:
- Dati di navigazione, stabilendo che tali dati possono essere utilizzati solo per elaborare statistiche anonime e devono essere cancellati immediatamente dopo tale elaborazione; le pubbliche amministrazioni, inoltre, devono fissare (in maniera proporzionale alla finalità perseguita) i termini di conservazione dei dati di navigazione, scaduti i quali gli stessi dati devono essere cancellati o resi anonimi.
- Dati forniti volontariamente dall’utente, in cui si prescrive la necessità di creare nel sito web istituzionale una sezione ad hoc che preveda l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica a determinati indirizzi, secondo modalità che comportino poi anche l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, al fine di rispondere ad eventuali richieste, nonché degli ulteriori dati personali eventualmente contenuti nella comunicazione. Per tale attività, tuttavia, l’amministrazione titolare deve predisporre una idonea informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 per l’eventuale trattamento di dati sensibili o giudiziari che l’utente potrà fornire spontaneamente nel corpo della mail o del messaggio.
- Uso dei cookies, secondo cui è possibile l’uso di cookies persistenti per le sole finalità di acquisizione di dati statistici di accesso al sito, per mantenere le preferenze dell’utente riguardo a lingua, layout del sito, ecc... In questi casi, il Garante Privacy prescrive che l’uso dei cookies persistenti è ammissibile unicamente qualora esso sia necessario alla resa di un servizio che rientri nelle funzioni istituzionali dell’amministrazione.

Oggetto di trattazione da parte del Garante Privacy sono state anche le modalità con cui le P.A. pubblicano l’elenco degli indirizzi di posta elettronica istituzionale e posta elettronica certificata. Infatti, al fine di evitare che tale elenco sia utilizzato al fine di inviare messaggi per finalità estranee alle funzioni istituzionali dell’ente, l’Autorità ha suggerito l’adozione di accorgimenti tecnici al fine di sottrarre tali indirizzi e-mail all’indicizzazione da parte di motori di ricerca generalisti e che la pubblicazione deve essere accompagnata da un avviso su tali limitazioni d’uso.

In relazione, poi, alle precedenti Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (emanate con Deliberazione 2 marzo 2011), che forniscono una serie di misure ed accorgimenti a cui le amministrazioni si devono attenere quando comunicano o diffondono, tramite il proprio sito istituzionale, dati personali, quando fanno pubblicità all’azione amministrativa o quando permettono la consultazione di atti, il Garante Privacy lascia ampia libertà alle P.A. affinché le stesse valutino l’opportunità di integrare nel proprio sito web istituzionale i richiami alla nuova normativa di riferimento e completare così l’elencazione delle novelle al Codice Privacy (collocando, però, in una sezione distinta il riferimento alle Linee Guida del 2 marzo 2011).

venerdì 29 luglio 2011

Semplificazioni privacy e circolare n. 19439 di Confindustria

Stupisce non poco la recente circolare di Confindustria (n.19439 del 18 luglio 2011) con la quale ha tentato di definire delle linee guida circa la gestione della privacy in azienda per finalità ordinarie (ossia amministrativo-contabili), alla luce anche delle recenti modifiche che sono state apportate al Codice Privacy.
Questa categoria di finalità dai contorni ancora affatto definiti, infatti, gode in base alla legge vigente di un regime agevolato di semplificazione e inferiori livelli di sicurezza rispetto agli altri ambiti, al punto tale da essere esente dall’applicazione del codice della privacy nel trattamento dei dati di persone giuridiche, associazioni, enti o imprese con cui si intrattengano rapporti.
Ma cosa sono esattamente le finalità amministrativo-contabili? Quali attività si possono ricondurre con certezza al loro interno? Se a questa domanda la legge non ha ancora dato una risposta esaustiva, Confindustria nella succitata circolare “azzarda” una classificazione decisamente onnicomprensiva e non sostanziata da alcuna norma vigente. Secondo questo documento rientrerebbero nella categoria d’interesse la videosorveglianza per esigenze organizzative interne all’impresa, le azioni finalizzate alla conclusione contrattuale (tra cui la richiesta di documentazione che provi il possesso di determinati requisiti da parte del contraente), i rapporti con le banche o intermediari finanziari per la gestione dei conti correnti dei dipendenti, e tutto ciò che riguarda le buste paga, la malattia, gli infortuni, le aspettative, i permessi dei dipendenti, che comportano in realtà la gestione di dati più che sensibili riguardanti il loro stato di salute, il credo religioso, la vita privata, le abitudini alimentari.
Da quest’elenco alla fine rimane fuori ben poco di quello che è la generale gestione della privacy all’interno di un’azienda, tra cui l’attività giornalistica, la promozione commerciale, l’utilizzo di web-cam in luoghi pubblici, il marketing diretto.
Ma possiamo circoscrivere in così pochi settori di attività i trattamenti meritevoli di una tutela alla riservatezza? A mio avviso si dovrebbe valutare caso per caso, distinguendo l’impatto privacy che un trattamento può comportare e non generalizzare creando delle macroaree che debbano essere escluse a priori dall’ambito di applicazione del Codice Privacy.
Il dubbio che rimane attiene al valore giuridico che le succitate linee guida possono avere in sede di ispezione del Garante o egli agenti della GdF: il Titolare potrà andare esente da eventuali responsabilità riscontrate in sede di ispezione invocando semplicemente l’adempimento ai principi di tale circolare?

giovedì 28 luglio 2011

Se manchi dal lavoro per malattia ora puoi comunicarlo al capo via e-mail o sms

Pochi giorni fa Confindustria e Confapi hanno sottoscritto degli accordi con i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) che introducono nuove disposizioni atte ad adeguare gli attuali ccnl alle regole sui certificati di malattia telematici.
A partire dal 14 settembre, infatti, sia nel settore pubblico che in quello privato (che godrà fino ad allora di una proroga per la quale il datore di lavoro potrà ancora esigere dal lavoratore copia cartacea del certificato medico telematico) tutto questo iter si svolgerà in modo del tutto “virtuale”.
La copia cartacea del certificato, infatti, sarà definitivamente sostituita da un numero di identificazione che il medico fornirà al lavoratore, il quale a sua volta si impegnerà a comunicarlo al datore di lavoro.
L’elemento di novità sta nel fatto che in base a questi recenti accordi, finché le modalità di invio non verranno armonizzate nei ccnl, il lavoratore potrà avvalersi per la comunicazione di malattia di mezzi tecnologici di largo dominio e utilizzo immediato, come le e-mail o un semplice sms.Questa disposizione, seppur transitoria, ha sicuramente un grande valore semplificativo.

venerdì 15 luglio 2011

C'è Facebook, che mi importa della PEC!

Fa davvero riflettere la notizia di qualche tempo giorno fa riportata sul Sole24Ore in merito alle modalità di comunicazione e notificazione degli atti giudiziari che si stanno diffondendo nei paesi di common law.
Per carità...non voglio giustificare, ma occorre forse arrivare a un compromesso a livello internazionale. Da noi, si insegue la chimera della PEC che nessuno utilizza, da loro si segue la prassi telematica, pur leggerissima e insicura che sia...
chi ha ragione e chi ha torto?
l'articolo è disponibile alla pagina: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-08/comunicazione-legale-tribunali-anglosassoni-164205.shtml?uuid=AaoIJCeD

Buona lettura! :-)

La Corte Europea redarguisce eBay

La Corte Europea si è pronunciata qualche giorno addietro sulla controversia nata fra eBay e L'Oréal. Si aggiunge così un altro capitolo a questa lunga querelle legale iniziata nel 2007: la multinazionale francese accusò il sito di aste on-line di essere coinvolto nella violazione perpetrata a danno del suo marchio da alcuni “venditori” virtuali, che avevano immesso su eBay prodotti contraffatti col marchio L’Oréal.
Secondo L’Oréal prova della cattiva fede di eBay e della sua “complicità” nel reato di violazione del marchio è l’aver acquistato da servizi di posizionamento parole chiave palesemente legate alle sue linee, per guidare i naviganti della rete verso le pagine incriminate in cui erano proposti i prodotti “taroccati”.
La Corte Europea ha decisamente redarguito eBay, stabilendo innanzitutto che il titolare di un marchio può fare valere i suoi diritti nei confronti di un venditore ogni qual volta l’attività di quest’ultimo, per volume e frequenza di vendite, non possa più essere considerata “privata” - e questa possibilità nel caso di una piattaforma frequentata da migliaia di persone come eBay non può certo essere sostenuta.
Secondo la Corte, inoltre, quando un gestore controlla i dati delle offerte e promuove e mette in evidenza le stesse assume un “ruolo attivo” che esclude la possibilità di una sua deresponsabilizzazione nei confronti delle violazioni che vengono effettuate sul suo sito.
Questa sentenza sembra muoversi nella nuova direzione di un maggior coinvolgimento dei gestori di alcuni siti “contenitore” nell’attività di controllo e vigilanza, atta a prevenire e arginare comportamenti illegali in rete.

lunedì 27 giugno 2011

Associazione sottoscritta con firma digitale, tu non esisti!

Suscita non poche perplessità il caso appena occorso all’Associazione culturale Iusit.Net, costituitasi lo scorso 21 aprile tra avvocati specializzati in diritto dell’informatica. Gli aderenti, sfruttando la possibilità prevista dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 235/2010) e dalla circolare n. 58/2008 dell’Agenzia delle Entrate, hanno deciso di farsi associazione in maniera del tutto “digitale”: digitale era infatti la firma con cui hanno siglato l’atto costitutivo e lo statuto, altrettanto digitale la marca temporale apposta dal Presidente.
Nonostante le accortezze usate e il rispetto delle norme gli associati hanno visto i loro atti rifiutati da due Uffici delle Entrate, quelli di Roma e Frosinone, che non hanno voluto registrarli per “mancanza degli strumenti idonei al controllo delle sottoscrizioni”. Di fronte a questo inspiegabile controsenso, che confligge con tutte le direttive e gli sforzi messi in atto negli ultimi anni per digitalizzare e semplificare il rapporto tra cittadino e PA, i deputati radicali per iniziativa di Matteo Mecacci hanno presentato un’interrogazione parlamentare per richiamare l’attenzione su questa stortura del sistema.
Nel documento i radicali ribadiscono come non si possa far pagare al cittadino l’inadeguatezza di alcune PA nell’affrontare il cambiamento che la digitalizzazione comporta (“la mancanza interna di strumenti non può essere opposta al diritto soggettivo del cittadino di registrare un determinato atto e/o documento, purché questo sia conforme alla normativa italiana e sia redatto nelle forme consentite dall’ordinamento”), e sottolineano non in ultima analisi il danno economico che lo Stato subisce quando gli enti preposti, non accettando documenti informatici correttamente formati e sottoscritti, non riscuotono parimenti neanche “l’imposta dovuta ma non potuta versare dal cittadino per inerzia ed impreparazione dell'Amministrazione”.
Poiché l’ultimo comma dell’art.34 del CAD prevede esplicitamente che tutte le PA posseggano strumenti di verifica della firma digitale, e l’Agenzia dell’Entrate si sta impegnando con energia ad attuare la digitalizzazione, viene spontaneo chiedersi: com’è possibile che proprio due Uffici delle Entrate non ne sono ancora provvisti?

venerdì 17 giugno 2011

Codice delle P.A.

In rete è disponibile da qualche giorno una bozza del progetto di codice delle P.A.

Questo documento voluminoso e - ovviamente - provvisorio rappresenta un passo importante verso il reperimento di norme in quell'insieme complesso che è la normativa della Pubblica Amministrazione.
L'elaborazione di questo progetto di codice, che dovrebbe essere realizzato mediante legge delega governativa, fa seguito all'art. 43 del disegno di legge n. 2243 (collegato alla legge finanziaria 2010, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato) con la quale il Governo verrebbe delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni oggi contenute nella legge n. 241 del 1990, nel d.P.R. n. 445 del 2000, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel codice dell'amministrazione digitale nonché nella recente riforma di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.
Fino al 10 luglio 2011 sarà possibile dare il proprio contributo alla stesura del progetto di codice collegandosi al seguente link: www.codicepa.gov.it.

martedì 14 giugno 2011

Legal Requirements for Document Management in Europe: una bussola per orientarsi nel mare europeo della gestione documentale

Un’interessante ed esauriente pubblicazione dal titolo “Legal Requirements for Document Management in Europe” è stata diffusa dal Centro di Competenza Legale e Fiscale della VOI, l’associazione tedesca di categoria per la Gestione Documentale.

Nel testo si intende presentare un sunto comparativo dei principali aspetti normativi della gestione documentale in diversi Paesi europei: Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Regno Unito. Per ciascuno di questi Paesi è stato pubblicato l’intervento di un esperto nazionale, e a dar voce alla situazione legislativa italiana di settore è stato chiamato l’Avv. Andrea Lisi, Coordinatore del D&L Department e Presidente Anorc.

La trattazione dell’Avv. Lisi è una sintesi completa sugli aspetti legali fondamentali e maggiormente dibattuti della gestione documentale e della conservazione sostitutiva nel nostro Paese.

Lo scopo di questo testo innovativo è quello di fornire una guida pratica e di facile comprensione degli obblighi legali da ottemperare nei principali paesi europei in materia di gestione e archiviazione digitale dei documenti: è facile immaginare che proprio per le sue caratteristiche diventerà in breve tempo uno strumento utile e irrinunciabile per tutti i portatori di interesse, che siano fornitori di software, consulenti o utenti finali.

giovedì 5 maggio 2011

IETF pubblica il documento "Italian Certified Electronic Mail"

L’organismo internazionale che standardizza i protocolli e le applicazioni internet (IETF) ha approvato e reso pubblico sul proprio sito il draft “La Posta Elettronica Certificata - Italian Certified Electronic Mail”, documento pubblicato secondo il formato RFC (Request for Comments) con l’identificativo RFC6109.
L’iter di approvazione del documento si è svolto in due anni di stretta interazione con i rappresentati dell’IETF a tutti i livelli. Il risultato è stato conseguito, sotto il coordinamento di DigiPA, anche con il contribuito dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI), organismo del CNR con il quale DigitPA ha consolidato negli ultimi anni un’intensa partnership.
Questa pubblicazione sancisce l’approvazione da parte delle comunità scientifica internazionale del servizio PEC e lo colloca fra le best practices internazionali.
Il documento, in lingua inglese, è consultabile sul sito dell’IETF all’indirizzo:
http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6109/

mercoledì 4 maggio 2011

Pubblicate in G.U. Le Regole tecniche per il processo civile e penale telematico



E' stato pubblicato in G.U., lo scorso 18 aprile 2011, il Decreto 21 febbraio 2011, n.44 contenente il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


E' possibile consultarle qui.

Definite le Linee guida per le convenzioni per l’accesso ai dati delle P.A.

Convenzioni tra amministrazioni per la fruibilità dei dati

22/04/2011
Come stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, di modifica al Codice dell’amministrazione digitale, DigitPA ha definito una prima bozza di Linee guida per la predisposizione di convenzioni per le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica.
Sulla base di tale decreto infatti, l’articolo 58 del CAD prevede ora che le amministrazioni titolari di banche dati debbano predisporre apposite convenzioni aperte, da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte di tutte le amministrazioni interessate.
DigitPA ha ritenuto di sottoporre il testo al Garante al fine di prefigurare un quadro quanto più rispondente alla disciplina in materia di “privacy”.
Il testo sarà aggiornato da DigitPA.

lunedì 2 maggio 2011

Anche le imprese individuali saranno assoggettate alle responsabilità amministrative e penali d'impresa previste dal d.lgs. 231/2001

Un'importante sentenza della Corte di Cassazione (sezione III penale), del 20 aprile 2011, n. 15657, ha introdotto un'inversione di tendenza circa la portata applicativa del d.lgs. 231/2001: fino ad oggi, infatti, gli adempimenti e gli obblighi derivanti da tale normativa gravavano solo sugli enti dotati di personalità giuridica, strutturati in forma societaria o pluripersonale.

In seguito alla pubblicazione di tale sentenza, invece, la responsabilità amministrativa e penale di impresa graverà anche sulle imprese individuali, venendosi a creare così i presupposti per una estensione analogica tra enti (soggetti pluripersonali) e persone fisiche.

Da alcuni estratti della sentenza in esame si evince, ad esempio, che "muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.".

A sostegno di tale tesi, continua poi specificando che "l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del D. Lv.o 231/01 cosi come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "metaindividuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal D. L.vo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", cosi come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale".

mercoledì 16 febbraio 2011

Il Buono, il Brutto, Il Cattivo nel “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale

Qualche giorno fa ho visto per l’ennesima volta il capolavoro di Sergio Leone “Il buono, il brutto, il cattivo”. Nello “spaghetti-western”, inventato dal geniale regista italiano, si disegnava uno scenario irreale, decontestualizzato, dove ogni duello era un epico gioco di sguardi e i personaggi somigliavano, più che a straccioni della Frontiera, agli eroi omerici o meglio ai samurai nipponici di Akira Kurosawa. E in un contesto caratterizzato da paesaggi polverosi e assolati, da volti ruvidi e violenti e da saloon pronti ad esplodere, erano i fucili e le pistole a dettare legge.
Che attinenza ha tutto questo con il Codice dell’amministrazione digitale?
Probabilmente nessuna, eppure a me è venuto in mente che…
Premesse: C’era una volta il Far Web
(...)



Inizia così il nuovo brillante articolo dell' Avv. Andrea Lisi, dal titolo "Il Buono, il Brutto, il Cattivo nel "nuovo " Codice dell'Amminstrazione Digitale", una cavalcata nelle lande del Far Web di incertezze nel quale il legislatore ha tentato di imporre delle regole con il Codice dell'Amministrazione Digitale.Potete leggerlo su PuntoInformatico  o sul sito dello Studio Legale Lisi. Buona lettura!